La nuova “Legge Cinema”. I suoi incentivi e contributi

Incentivi fiscali e i contributi, il tax credit nel cinema e i contributi automatici e selettivi.

 

L’Italia e il cinema, un binomio imprescindibile prima che l’identità industriale del nostro Paese perdesse il suo carattere originario. L’azienda cinematografica ha, senza dubbio, assorbito, più di altri settori, la acclarata depressione industriale degli ultimi anni, sancita, nel caso di specie, non già da una scarsa capacità artistica ma piuttosto da un inadeguato sostentamento ai processi industriali utili ad elaborare e trasformare la materia prima e, successivamente, a favorirne la diffusione. Proprio per questo, la legge n. 220/2016 – rubricata “disciplina del cinema e dell’audiovisivo” – (che in questa sede chiameremo “nuova legge cinema”) porta con sé la realizzabilità di un mercato cinematografico e audiovisivo competitivo e ancor più il superamento di tutte le note critiche che hanno accompagnato la riferita depressione, attraverso la precisa e sistematica previsione di contributi e incentivi fiscali e attraverso una serie di regole speciali per le opere che beneficeranno dei vari incentivi governativi[1].

La nuova legge cinema presenta, trai i suoi principali obiettivi, quello di voler realizzare un cinema “sostenibile”, dove la sostenibilità viene garantita da interventi pubblici e privati che trovano la loro fonte nell’industria cinematografica stessa, resa possibile proprio grazie alla costruzione di un sistema autonomo e autosufficiente.

Viene, per questo, istituito il “Fondo per il Cinema e l’audiovisivo”, un contenitore delle risorse economiche costituite, nella misura dell’11% e per un valore non inferiore a 400 milioni di euro annui, dal gettito IRES e IVA versato dai soggetti del cinema e dell’audiovisivo stessi. Tali risorse verranno utilizzate per la distribuzione dei diversi contributi previsti dalla legge cinema, tra i quali ricordiamo i contributi automatici e selettivi e il credito di imposta (tax credit).

Gli incentivi fiscali e i contributi.

Il punto centrale della legge è, così, costituito dalla progettazione di un nuovo sistema di finanziamento che trova la sua fonte nel settore di destinazione stesso. L’erogazione dei contributi, difatti, viene garantita proprio dall’operatività del sistema. Gli interventi esterni costituiscono un aspetto collaterale in grado di sostenere l’azienda cinematografica.

Negli ultimi anni, difatti, l’azienda cinematografica si è avvalsa di finanziamenti esterni stimolati dalla ricompensa del credito di imposta che ha generato un diverso modo di concepire il cinema e soprattutto un’ apertura del cinema stesso verso altre realtà produttive. Così, la nuova legge è finita per progettare un sistema mai concepito: la struttura progettata dalla nuova legge è, infatti, prevalentemente autonoma e in grado di autorigenerarsi e autoprodursi. Ma vediamo nel dettaglio quali sono gli incentivi fiscali e i contributi previsti e come questi interagiscono e operano nel sistema.

Il tax credit nel cinema.

Per tax credit si intende la possibilità, per ciascun investitore nel cinema e nell’audiovisivo, di veder ricompensato il proprio investimento, usufruendo del credito di imposta, in misura proporzionale al conferimento effettuato e nei limiti stabiliti dalla legge (la sua misura è pari, a seconda dei casi, a un minimo del 15 percento fino a un massimo del 40 percento). Tale credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione. La sua originaria previsione la rinveniamo nella legge finanziaria del 2008, alla quale seguono diversi decreti ministeriali (dal 2009 al 2015) utili ad estendere e disciplinare il beneficio fiscale. La nuova legge integra la previsione del tax credit nell’ambito di questo sistema autonomo, prevedendo, inoltre, in alternativa alla compensazione, la possibilità di cederlo a intermediari bancari (ivi incluso l’Istituto per il credito sportivo), finanziari e assicurativi. Tra l’altro, nel caso di cessioni a favore dell’Istituto per il credito sportivo, è anche possibile stipulare convenzioni che limitino la destinazione dei crediti ceduti al settore del cinema e dell’audiovisivo.

Intanto i soggetti che godono del detto beneficio sono soggetti che investono danari e/o servizi nel cinema e nell’audiovisivo e si distinguono in soggetti investitori che fanno parte del settore in discorso e soggetti investitori appartenenti ad altri settori o, in ogni caso, completamente estranei all’azienda cinematografica e audiovisiva: si distingue, infatti, il tax credit interno da quello esterno, volendo riferirsi proprio a questa preliminare differenza soggettiva. In secondo luogo e in merito alla natura dei soggetti investitori, questi possono essere sia persone fisiche che persone giuridiche. L’unica eccezione è costituita dall’ipotesi in cui l’apporto conferito abbia ad oggetto servizi e non risorse finanziarie, poiché, in questo caso, per soggetti investitori possono intendersi esclusivamente le persone giuridiche. Ma il discrimen rilavante tra i due tipi di investitori viene dato essenzialmente dal ruolo che rispettivamente rivestono nel sistema. Difatti, laddove l’investitore sia una società interna al settore ovvero, in via meramente esemplificativa, una società di post-produzione e l’ intervento finanziario e/o l’apporto di servizi vada a confluire in un proprio progetto, il ruolo di “investitore” ha una rilevanza giuridica solo ai fini dell’accesso al credito di imposta, in quanto, oltre ad apportare risorse, l’investitore è anche il proprietario del progetto finanziato (sia pure in forma associata). Può però anche aversi il caso in cui una società del settore investa in un progetto cinematografico altrui, di cui non pretende quote di diritti sul prodotto e di cui non intende condividerne le perdite: in questo caso il ruolo dell’investitore, ancorché interno al settore, è assolutamente identico a quello rivestito dall’investitore esterno di cui infra. Per facilitare questa ulteriore distinzione chiameremmo “investitore interno proprio” colui che investe in un proprio progetto (seppure la proprietà sia in forma associata) e “investitore interno improprio” colui che investe in un progetto altrui (privo, per questo, di diritti dominicali sul prodotto finale).

L’investitore esterno ovvero un soggetto imprenditoriale e/o una persona fisica non appartenente all’industria cinematografica e/o audiovisiva, può, a fronte di un investimento nel cinema e/o nell’audiovisivo, godere del credito di imposta alla sola condizione che sottoscriva un contratto di associazione in partecipazione agli utili ai sensi e per gli effetti degli artt. 2459 e ss. c.c. Ciò vuol dire che l’investitore esterno, a differenza dell’investitore interno proprio non entra nel vivo della produzione né tantomeno diventa proprietario di quote di diritti sul prodotto. Egli conferisce alla produzione un servizio ovvero una somma di danaro e partecipa ai ricavi netti in misura  proporzionale al conferimento. Pertanto, nel caso in cui un’azienda immobiliare abbia effettuato una spesa di € 10.000, in termini di investimenti, può ottenere un credito di € 3.000,00 che potrà utilizzare in compensazione, cedere e quindi, eventualmente, rinvestire nel settore.

Pertanto, con il tax credit esterno assistiamo a una tipologia di intervento complessa perché se da un lato l’investimento diretto deriva da altri sistemi, dall’altro, l’incentivo all’investimento stesso è strettamente correlata al funzionamento del sistema automatico del cinema e dell’audiovisivo. Del resto l’aspetto più interessante della nuova legge è l’interazione tra i diversi tipi di incentivi previsti e il loro ruolo attivo nel funzionamento dell’intero sistema. La legge tende ad integrare tutti gli interventi e a farli cooperare al fine di consentire ai prodotti di particolare qualità artistica di ottenere maggiori erogazioni che, a loro volta, andranno ad integrare il funzionamento di tutta la struttura. Pertanto, anche nel caso del tax credit sussiste una forte interazione tra investimento, beneficio e caratteristiche proprie del prodotto finanziato.

 I contributi automatici e selettivi.

Se con la disciplina del tax credit, sia esso interno che esterno, assistiamo a un contributo indiretto da parte dello Stato e ancor più a un mero sostegno al funzionamento del sistema automatico e autosufficiente, come previsto dalla nuova legge, con i contributi che lo Stato eroga direttamente a favore del cinema e dell’audiovisivo siamo di fronte alla forma diretta di incentivo alla industria di settore. La nuova legge cinema prevede infatti che il Fondo per il Cinema e l’audiovisivo accantoni risorse che derivano dal gettito erariale al fine di erogare, oltre il detto credito d’imposta, anche contributi automatici e selettivi.

Per contributi automatici si intendono le erogazioni economiche favorite alle imprese di settore che abbiano una posizione contabile presso il Ministero calcolate sulla base dei risultati economici, culturali e artistici oltre che di diffusione ottenuti. Per le opere cinematografiche si tiene conto prevalentemente degli incassi ottenuti nelle sale cinematografiche italiane, anche in relazione al rapporto fra gli incassi ottenuti e i relativi costi di produzione e di distribuzione. Per le opere audiovisive si tiene, invece, conto prevalentemente della durata dell’opera realizzata e dei relativi costi medi orari di realizzazione.

Per contributi selettivi si intendono i contributi a favore della scrittura, sviluppo, produzione e distribuzione nazionale ed internazionale di opere cinematografiche e audiovisive. Ai fini dell’erogazione si tiene conto del requisito oggettivo di opera prima e/o seconda e della complessità dell’opera in relazione alle modeste risorse utilizzate, nonché della particolare qualità artistica del prodotto.

La particolarità dei summenzionati contributi sta certamente nella loro origine, essendo questa strettamente correlata al sistema e in grado di rigenerarsi grazie a nuove produzioni che trovano il loro slancio proprio nelle erogazioni pubbliche. La struttura del sistema progettata dalla nuova legge ha, pertanto, i caratteri di un circuito elettrico e la sua principale energia la si rinviene, esclusivamente, nell’espressione artistica. Per il momento è chiaro che la prospettazione del riferito meccanismo opera esclusivamente in via teorica, in quanto, come già sostenuto dal Prof. Avv. Cesare Galli (cfr. nota 1), risulta difficile prevedere cosa effettivamente accadrà.

Note conclusive.

A conclusione di questa breve indagine sul tema, si comprende la ratio della legge finalizzata prevalentemente a conferire piena autonomia al settore. Pensiamo, infatti, al caso in cui l’azienda di produzione cinematografica Alfa – che ha ottenuto investimenti esterni per la produzione di un Film Gamma e contributi automatici proprio per le particolari caratteristiche del Film Gamma – intenda utilizzare i contributi automatici per finanziare il progetto Delta di un giovane autore. In questo caso il progetto Delta viene finanziato dall’azienda Alfa, in misura esattamente corrispondente alla somma erogata come contributo automatico per il Film Gamma. A fronte del finanziamento l’azienda Alfa potrà accedere al beneficio del tax credit – di qui ottenere un credito da utilizzare in compensazione o che potrà cedere e ottenere una corrispondente somma in danaro – mentre il giovane autore non solo riuscirà a realizzare il suo progetto ma potrà ottenere i c.d. contributi selettivi, utili, eventualmente, a finanziare la realizzazione di una nuova idea. Con la realizzazione di tutte queste ipotesi ci troviamo di fronte a un modello perfetto di sistema automatico e autosufficiente.

Un sistema in grado di autoalimentarsi e in grado di rigenerare le risorse che in esso confluiscono costituisce certamente il paradigma di una realtà efficiente, in grado di svilupparsi e raggiungere elevati livelli di competitività. Del resto lo scopo della nuova previsione normativa è proprio quello di realizzare un cinema “sostenibile” e competitivo.

[1] sul punto v. Prof. Avv. Cesare Galli “La nuova legge sul cinema introduce regole speciali per i diritti di proprietà intellettuale sulle Opere Agevolatein Marchi e Brevetti Web – Sezione Angolo del Professionista, che analizza l’importante interazione e la necessità di coordinamento tra la legge sul diritto d’autore e le nuove regole previste nelle ipotesi di “Opere Agevolate”.

Paola Carmela D’Amato, nata ad Avellino il 5 luglio 1984, avvocato civilista, si è laureata in giurisprudenza presso l’Università di Napoli Federico II di Napoli.
Dopo una proficua collaborazione con lo Studio legale Sparano ha iniziato l’attività professionale in proprio fondando lo Studio legale D’Amato e dedicandosi, prevalentemente, al diritto della proprietà industriale ed intellettuale.
E’ iscritta nell’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato.
Assiste diverse aziende campane nella tutela dei marchi.
Assiste aziende di produzione cinematografica nella stipula di contratti e nella gestione legale dei prodotti cinematografici.

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