Il diritto della Unione Europea nei rapporti di agenzia

Il contratto di agenzia in Europa: affinchè gli agenti e rappresentanti ne sappiano l’influenza.

 

Incentreremo l’attenzione sulla materia dell’agenzia come trattata nel diritto e nella giurisprudenza comunitari.

L’agenzia, come sapete, è quel contratto, di cui il nostro codice civile si interessa negli articoli dal 1742 al 1751bis e che riguarda la figura d’un particolare tipo di lavoratore, che la dottrina ha definito parasubordinato, perché dotato di autonomia organizzativa e non sottoposto a potestà disciplinare cogente, ma che, pur tuttavia, ha un rapporto coordinato, continuativo e stabile con un mandante (ciò che lo distingue dal procacciatore d’affari,  che lo ha discontinuo ed occasionale).

L’agente di commercio assume, verso retribuzione, in genere provvigionale, l’incarico di promuovere affari per la propria azienda preponente, in una zona determinata.

Solo quando vi è  il potere anche di concludere i contratti impegnando la propria mandante (ciò che avviene di rado) si ha invece la figura del rappresentante di commercio. Quando sentiamo, nel comune parlare, di rapporti di rappresentanza, noi addetti ai lavori, dobbiamo sapere, quindi, che, nella stragrande maggioranza dei casi, si tratta, in effetti, di rapporti di agenzia.

A conferma della posizione peculiare dell’agente di commercio ( e ovviamente anche del rappresentante di commercio) v’è la previsione contenuta, nel ns. codice civile procedurale civile, all’art. 409, della devoluzione al Giudice specializzato del Lavoro delle controversie che li riguardano, ovviamente allorquando essi non siano costituiti in forma societaria.

Anche il legislatore comunitario si è interessato di disciplinare, tra gli altri rapporti di lavoro, quello dellagenzia.

Il 18 dicembre 1986 il Consiglio della Comunità Europee emanò difatti la Direttiva 653/86, la quale fissa anche dei presupposti, necessari per la liquidazione della indennità alla cessazione del rapporto agenziale, in essa prevista.

Nei nostri AEC, per le indennità lì previste, v’è da dire che tali presupposti non sono previsti e quindi vedremo che, almeno in subordine, la nostra fonte contrattualistica collettiva resta in vigore quando non vi siano i presupposti di cui ho appena accennato, per il riconoscimento della invero spesso migliore indennità di derivazione comunitaria.

La direttiva venne emanata, in effetti, per armonizzare i sistemi normativi europei e per creare un sistema di principi uniformi (il cosiddetto “ tronco comune”, termine che si sente spesso discettando di diritto comunitario), volto ad incentivare le relazioni tra agenti e preponenti appartenenti a paesi diversi.

L’obiettivo dichiarato era, inoltre, quello di garantire all’agente, all’atto della cessazione del rapporto, una indennità certa (ovvero, secondo alcuni che ritengono l’emolumento in questione di natura risarcitoria, che sono in minoranza, la riparazione del danno subìto in conseguenza del venir meno del rapporto di lavoro per disdetta o per colpa del mandante.

Il legislatore comunitario si è avvalso dello strumento normativo della Direttiva, obbligando pertanto gli stati membri ad adottare le misure necessarie a garantire all’agente la corresponsione di siffatta indennità, lasciando però la possibilità agli Stati membri, in sede di recepimento della Direttiva, di optare per due sistemi alternativi: il modello compensativo ovvero quello risarcitorio di cui dicevo prima, mutuati, rispettivamente, dai sistemi tedesco e francese.

La direttiva prevede, in particolare che Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire all’agente commerciale, dopo l’estinzione del contratto, un’indennità in applicazione del paragrafo 2 o la riparazione del danno subito in applicazione del paragrafo 3”.

V’è da dire che l’esigenza del legislatore comunitario di disciplinare la materia era  sentita e pressante anche perché non tutti gli stati membri avevano una compiuta disciplina in materia di indennità agenziali vuoi sotto il profilo legislativo (e più strettamente codicistico) che, soprattutto, della contrattualistica collettiva.

V’è da dire che l’Italia, in verità, al riguardo già faceva un figurone sia sotto un profilo (quello legislativo) che sotto l’altro (della contrattualistica collettiva).

Quanto all’ultimo perché la rappresentatività sindacale nel ns. paese era molto sentita

Peraltro gli AEC per gli agenti di commercio esistevano già dal primo  trentennio del secolo scorso e il primo accordo del 1935, nel 1938 era stato addirittura reso valido erga omnes e quindi con efficacia di  legge, con regio provvedimento legislativo.

Ciò a conferma dell’ottimo impianto del nostro Ordinamento, rispettoso  degli insegnamenti del Diritto  romano, che faremo bene a seguire ancora pur senza chiuderci nell’esaminare ed a compararci anche con altre tradizioni giuridiche.

Sull’efficacia delle Direttive Comunitarie vi hanno detto e vi diranno altri ben più qualificati relatori e ci limiteremo qui, quindi, a ricordarne la caratteristica saliente di fonte cosiddetta verticale:

“le direttive, che hanno come destinatari i singoli Stati membri, vincolano ciascuno di essi solo per quanto riguarda il risultato finale da raggiungere, che deve esserle conforme. Impongono un’obbligazione di risultato, lasciando liberi, però,  gli Stati di adottare le misure ritenute opportune al fine dell’armonizzazione al tronco comune fissato dalla direttiva. Esse hanno un’efficacia mediata nel senso che creano diritti ed obblighi per i singoli soltanto in seguito all’adozione da parte dei singoli Stati membri degli atti con cui vengono recepite. Ma il Giudice nazionale, come poi ripeteremo, in caso di confliggenza, deve disapplicare la norma nazionale a favore della fonte comunitaria. Qualora, poi,  uno Stato non dovesse adeguarsi alle prescrizioni di una determinata direttiva, esso sarà inadempiente e costretto, quindi, a pagare una sanzione per avere violato gli obblighi comunitari e il singolo non potrebbe che solo stimolare la stigmatizzazione e la sanzione nei confronti dello Stato che non abbia recepito le direttive”.

La Direttiva era quindi lo strumento comunitario da utilizzare da parte del legislatore comunitario per fare quello che voleva fare qui e che abbiamo detto poco fa e cioè per armonizzare e per stabilire una volta per tutte il “tronco comune” di cui abbiamo detto più volte, per gli ordinamenti di tutti gli Stati membri, che statuisse un’indennità a favore degli agenti di commercio alla fine del rapporto quando disdetto dalla preponente.

C’è da dire più specificamente e chiaramente che addirittura, prima della Direttiva, non in tutti gli Stati membri era addirittura prevista una indennità.

In Italia abbiamo detto che era prevista.

Pertanto il recepimento della Direttiva 653/86 nel nostro ordinamento non avrebbe dovuto causare grossi mutamenti nella disciplina indennitaria per gli agenti di commercio, in quanto appunto già erano previste le indennità  nel ns. c.c. e negli A.E.C. anche se questi ultimi non validi però erga omnes nelle numerose elaborazioni successive al 1935/1938., quand’anche sempre di largo utilizzo in giurisprudenza.

Invece, come approfondiremo appresso, i problemi principali (anche se non esclusivi) sono poi sorti al riguardo della misura dell’indennità, che era ciò che l’Italia doveva adattare, col recepimento della Direttiva, nel proprio ordinamento e sono stati problemi, per dipanare i quali è occorso, addirittura, un ventennio.

La Direttiva è intitolata: Direttiva del Consiglio relativa al coordinamento dei diritti degli Stati Membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (Pubblic. in G.U.  31/12/86 n. 382 )

Il Consiglio delle Comunità Europee, vista  la interinale soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi e in particolare per le attività degli intermediari del commercio, dell’industria e dell’artigianato, considerando che le differenze tra le legislazioni nazionali in materia di rappresentanza commerciale che influenzavano sensibilmente, all’interno della Comunità, le condizioni di concorrenza e l’esercizio della professione potevano pregiudicare il livello di protezione degli agenti commerciali nelle loro relazioni con il loro preponente, considerando che gli scambi di merci tra Stati membri dovevano (e devono) effettuarsi in condizioni analoghe, come quelle di un mercato unico, imponendosi così il ravvicinamento dei sistemi giuridici degli Stati membri, concedendo termini transitori supplementari a taluni Stati membri per compiere gli sforzi per adeguare le loro regolamentazioni alle esigenze della Direttiva, in particolare per quanto riguarda l’indennità di fine rapporto, adottò la Direttiva, che, per quel che qui ora ci riguarda, è particolarmente rilevante al suo art. 17, le altre parti limitandosi principalmente a definire l’attività dell’agente, i suoi obblighi, gli obblighi del preponente e cosi via.

Detto art. 17 stabilisce tra l’altro che:

a) L’agente commerciale ha diritto ad un’indennità se e nella misura in cui:
– abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente abbia ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
– il pagamento dell’indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.

b) L’importo dell’indennità non può superare una cifra equivalente ad un’indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall’agente commerciale negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.

L’art. 19 prescrive poi che:

Le parti non possono derogare, prima della scadenza del contratto, agli articoli 17 e 18 a detrimento dell’agente commerciale.

Seguono altre norme che qui, per limitatezza di tempo, non esaminiamo.

**********************************

Il nostro ordinamento recepì, perché doveva recepirla, la Direttiva, coi decreti legislativi 303/’91, quindi già un po’ lentamente e precisamente dopo circa cinque anni e poi con il correttivo decr. legislat. 65/’99, modificando gli artt. 1742 e segg. del c.c., che, abbiamo detto, sono quelli che si occupano dell’agenzia, introducendo per l’agente meritevole (quello, come abbiamo visto, che avesse incrementato il numero dei clienti o il volume degli affari, a condizione d’un permanente vantaggio del preponente), una indennità parametrata, nel suo massimo, alla media annua provv.le degli ultimi cinque anni del rapporto o del minor tempo della sua durata.

Veniva quindi, con la Direttiva, introdotto per la prima volta un criterio meritocratico, che porta taluni a definirla impropriamente “indennità meritocratica” quando, non ancor più banalmente, “indennità europea”.

Il range dell’indennità parte da zero. Quindi da zero alla media annuale degli ultimi 5 anni.

Per il riconoscimento dell’indennità e per la sua quantificazione, entro questo range, la Direttiva introduce anche il criterio dell’equità. Il  suo  riconoscimento  deve  esser  equo.

Il concetto di equità è un po’ nebuloso, a noi italiani, ci appare astratto, soggettivo, quando non arbitrario.

Si pensi a come poteva apparirci nel 1986.

Altri stati membri ne avevano e ne hanno maggior dimestichezza.

Abbiamo, quindi, dovuto fare uno sforzo per metabolizzarlo almeno un po’.

La Germania, poi, relativamente alla quantificazione dell’indennità adottò criteri tanto rigidi quanto complessi e basati su calcoli aritmetici (durata del mandato, numero di clienti e di affari incrementati, aliquota del mantenimento di tali miglioramenti da parte della mandante dopo la fine del rapporto, ecc.).

In Italia decide il Giudice senza eccessi di rigidità matematica, ma indubbiamente i riferimenti “tedeschi” vengono tenuti in genere in conto sia pure se elasticamente e non uniformemente.

Ho accennato già di un secondo nostro decreto legislativo, il n° 65/’99.

L’Italia difatti subì un procedimento di infrazione per non aver correttamente recepito la Direttiva nella parte in cui i requisiti di incremento della clientela o degli affari e il mantenimento dei vantaggi della preponente era stato previsto come alternativo invece che cumulativo, come era invece previsto  nella Direttiva.

Solo per il recepimento corretto ed esaustivo quindi, come si vede, passarono tredici anni.

In questo lasso di tempo la Giurisprudenza è stata ondivaga tra l’applicazione dell’indennità prevista dalla Direttiva che chiamiamo solo per un attimo qui meritocratica, per intenderci facilmente e quelle (codicistiche e contrattualistica collettiva) previste ante la direttiva.

Intervenne poi un accordo sindacale cosiddetto “ponte” nel 1992, che, in pratica, eludeva la Direttiva sostenendosi, in esso, che il sistema indennitario previsto della contrattualistica collettiva vigente (principalmente riconducibile ad una indennità lì nominata esattamente indennità suppletiva di clientela) già soddisfaceva i criteri fissati dal recepimento in Italia della Direttiva.

La cosa non era affatto vera, perché pressochè in nessun caso o comunque in rari casi, l’indennità suppletiva di clientela raggiunge il tetto massimo di quella prevista nella Direttiva e quindi nel novellato (dai decreti legislativi del 91 e del 99) art. 1751 c.c. che è l’articolo che tratta appunto dell’argomento). Perché, inoltre, la parametrazione dell’indennità prevista della contrattualistica collettiva (una percentuale, peraltro bassa, sulle provvigioni) è del tutto diversa in quanto, invece, il legislativo comunitario primo e quello nazionale poi, la avevano individuata, in una media provv.le annua (quindi non semplicemente in una percentuale sulla provvigione).

In tal stato di assoluta incertezza giurisprudenziale si è andati avanti sino al 2004.

La giurisprudenza che propendeva per la disapplicazione delle indennità introdotta dalla Direttiva ne sosteneva il minor vantaggio in astratto per tutto il ceto degli agenti, alcuni dei quali non erano nelle condizioni di beneficiare dell’indennità detta meritocratica per assenza o difficoltà di prova dei requisiti di merito e di vantaggio per la preponente e quindi un’indennità, quale quella prevista dagli accordi economici, che era come suol dirsi “automatica alla disdetta della preponente” senza bisogno d’altro, sarebbe stato più conveniente.

Altra considerazione era che in Italia la rappresentatività dei sindacati era molto elevata e quindi i contratti collettivi dovevano esser quelli da tenere a riferimento.

Venivano in pratica ritenuti prevalenti sulle norme di rango primario, anche in caso di minor vantaggio in concreto!

Una alchimia di pensiero che i più hanno sempre fatto fatica a comprendere.

Tale orientamento, difatti, sarebbe stato plausibile,  solo se in concreto e non in astratto, cioè in tutti singoli casi specifici, i contratti collettivi avessero previsto una disciplina in melius per ogni agente, insomma se l’agente, con l’indennità suppletiva di clientela prevista dagli accordi economici, avrebbe visto  riconosciuto almeno il massimo o più del massimo previsto dalla Direttiva. Quest’ultima ed i suoi recepimenti nel nostro ordinamento d’altronde prevedevano specificamente l’inderogabilità a svantaggio dell’agente dell’indennità riconosciuta dalla Comunità Europea col criterio meritocratico.

Orbene, già prima del primo recepimento del 1991 col decr. legislativo 303 e quindi tra la data di entrata in vigore della Direttiva (1986) e per i cinque anni successivi, il Giudice, nel contrasto tra la norma nazionale e quella comunitaria, avrebbe dovuto, come abbiamo detto, disapplicare la prima e applicare la seconda quale norma “verticale” .

Figurarsi dopo il recepimento di quest’ultima!

Eppure non sempre fu così, anzi!

Ciò fa comprendere come non sia stato sempre facile e come non sia stato certo immediata, la metabolizzazione, come già dicevo, delle norme comunitarie nei vari stati membri e in particolare in Italia laddove anche i giudici nazionali spesso sono stati tempestivi nell’applicarla.

E’ stata necessaria allora, in subiecta materia, una questione pregiudiziale che la Corte di Cassaz., appunto nel 2004, pose alla Corte di Giustizia Europea con la sua ordinanza n° 20410 nella causa DE ZOTTI contro HONEYWEM informaz.ni comm.li.

Dell’agenzia, quindi, s’è interessato non solo il legislatore, ma anche il Giudice comunitario.

Il 23 Marzo 2006, a vent’anni come vi ho detto all’esordio di questo intervento, dall’entrata in vigore della Direttiva, la Corte del Lussemburgo, emetteva difatti la sentenza 465 C 04, conforme alla relazione del Procuratore Generale, che era il portoghese POJARES MADURO.

Il contenuto era del tenore, invero già ovvio ai più, che in tutti quei casi in cui il calcolo secondo il criterio meritocratico fissato dalla Direttiva può esser  applicabile, per l’esistenza dei requisiti di merito dell’agente e per il persistente vantaggio del preponente e porti ad un risultato migliore in concreto, nel singolo caso in esame, di quello previsto da qualsiasi altra fonte di diritto degli stati membri, anche di quello eventualmente degli A.E.C. , va preso in considerazione il trattamento migliore.

Subito dopo, il 3 Ottobre 2006, con la sentenza n° 21309,  la nostra Corte di Cassazione recepì l’indirizzo fissato della Corte Lussemberghese ed oggi finalmente nessun Giudice italiano sostiene più la questione dell’esame in astratto e non in concreto.

Per la verità già prima la Corte di Giustizia Europea si era interessata della materia dell’agenzia, anche se non in materia di indennità di fine rapporto, ma riguardo ad altra non meno importante questione, sempre riguardo alla Direttiva 653/86.

Era avvenuto con la sentenza del 30 aprile 1998 nella causa BALLONE contro YOKOHAMA, la ditta orientale produttrice di pneumetici.

In questo caso la Corte Europea era stata tirata in ballo da una questione pregiudiziale non postale dal Giudice nazionale di nomofiliachia, cioè dalla Cassazione, bensì da un giudice di merito, il Tribunale di Bologna.

Non sfuggirà allora come importante può essere che gli avvocati stimolino i Giudici nazionali a porre questioni pregiudiziali, quando ne ricorre il caso.

La vicenda qui riguardava una agente, la Sig.ra BALLONE, la quale richiedeva i diritti retributivi agenziali dalla Società YOKOHAMA nonostante l’eccezione di nullità del suo mandato svolta da quest’ultima (che pure lo aveva stipulato), per carenza del requisito soggettivo della Sig.ra BALLONE per non essere la stessa iscritta all’albo degli agenti, iscrizione prevista come obbligatoria dalla legge del nostro Stato n° 204/’85.

Sapete bene che uno dei principi informatori del legislatore comunitario è la libertà di stabilimento e di esercizio delle proprie attività in ambito comunitario e quindi di liberalizzazione dell’attività con l’ostativa, quindi, per quanto possibile, alle  restrizioni in ambito lavorativo prevista da norme degli stati membri a mezzo degli albi.

Orbene la Direttiva 653/86, che come abbiamo potuto notare, è la pietra miliare nella elaborazione della figura dell’agente e del rappresentante di commercio europeo, non prevedeva e non prevede quale requisito necessario ed indispensabile per poter esercitare l’attività di agente, quello dell’iscrizione ad uno specifico albo.

La pronuncia del Lussemburgo fu coerente a ciò e, anche in questo caso, dopo della sentenza BALLONE / YOKOHAMA e assolutamente non prima, i Giudici nazionali hanno recepito il principio comunitario in questione scandito dalla Direttiva che per esercitare l’attività di agente di commercio, non è necessaria l’iscrizione all’albo prevista dalla legge 204/85.

Pensate che, prima di ciò, l’agente non iscritto all’albo, veniva definito abusivo e, se conveniva in giudizio la sua preponente, vedeva respinta la sua domanda non solo al riguardo di indennità di fine rapporto, ma anche per le provvigioni maturate a seguito del suo lavoro di procacciamento d’affari, in quanto la sua attività veniva considerata come svolta illegittimamente.

Ciò che appare ancora più paradossale è che la legge 204 del 1985, che prevedeva l’obbligatorietà dell’iscrizione all’albo, non solo non fu oggetto di modifica con l’abolizione di tal obbligo di iscrizione, come doveva avvenire l’anno dopo della sua emanazione del 1985 e, quindi nel 1986, a seguito dell’entrata in vigore della Direttiva 653/86 che non la prevedeva, ma neppure a seguito della sentenza della Corte Europea del ‘98!

E’ stato mantenuto in essere l’obbligo di iscrizione nell’albo, ormai non più efficace, per esigenze tutto sommato inspiegabili o, semplicemente, per la cronica  lentezza del legislatore quando non vi è grosso interesse di legiferare velocemente.

I fautori del mantenimento della norma invero presero pure a giustificarla con la considerazione che la stessa potesse ancora valere sotto il profilo amministrativo.

Pensate allora che solo il decreto legislativo del 26/03/2010,  n. 59 (in recepimento invero anche della Direttiva Servizi CE 123/06) ha soppresso, con decorrenza dal giorno 8 maggio 2010, il ruolo oltre che degli agenti di affari in mediazione anche del ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio.

Il suddetto decreto non ha abrogato peraltro le altre norme che disciplinano le attività in questione.

In particolare l’esercizio delle suddette attività rimane subordinato alla sussistenza di requisiti normativamente previsti.

Solo per gli agenti e rappresentanti di commercio sono state comunque apportate alcune modifiche alla normativa di settore.

In particolare, sono stati, come si diceva,  abrogati i requisiti di cui alle lettere a), b), e d) della L. 204/1985.

I requisiti mantenuti sono:

  • La cittadinanza italiana o di uno degli stati UE ovvero la residenza nel territorio italiano per gli stranieri;
  • Il godimento dei diritti civili;
  • L’assolvimento dell’obbligo scolastico con conseguimento del relativo titolo.

Inoltre, solo per gli agenti e rappresentanti di commercio, il fallimento non è più considerato ostativo all’esercizio dell’attività.

Le attività di mediatore e agente e rappresentante di commercio restano attualmente soggette, quindi, semplicemente a segnalazione certificata di inizio attività – la cosiddetta SCIA (in sostituzione della precedente dichiarazione di inizio attività) da presentare alla Camera di Commercio, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.

La Camera di Commercio verifica il possesso dei requisiti e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).

Ad ogni effetto di legge, i richiami al ruolo contenuti nella normativa di settore si intendono solo riferiti alle iscrizioni previste nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).

****************************

Da ultimo evidenziamo che pure in altre occasioni la Corte di Giustizia Europea si è interessata di agenzia, come nella recente Sentenza 31.10.2010, che ha statuito che l’agente ha diritto all’indennità ex Direttiva 653/86 se un suo inadempimento anche grave è avvenuto dopo il recesso fosse anche in costanza del periodo di preavviso.
La sentenza della Corte è quella resa nel proc.nto C‑203/09 ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, dall’Autorità Giudiziaria Tedesca in data  29 aprile 2009, nella causa tra la  VOLVO e la sua concessionaria AWG
La Corte (Prima Sezione), era presieduta  tra l’altro, dal napoletano Prof. TIZZANO.
La domanda di pronuncia pregiudiziale verteva sull’interpretazione dell’art. 18, lett. a), della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (GU L 382, pag. 17; in prosieguo: la «direttiva»).
L’art. 18 della direttiva prescrive tra l’altro che:
«L’indennità o la riparazione ai sensi dell’articolo 17 (che è quella indennità a contenuto meritocratico di cui abbiamo detto) non sono dovute:
a) quando il preponente risolve il contratto per un’inadempienza imputabile all’agente commerciale, la quale giustifichi, in virtù della legislazione nazionale, la risoluzione immediata del contratto;
La disposizione era stata ovviamente recepita dall’ordinamento tedesco.

Nel caso di specie la VOLVO Germany aveva rescisso il mandato concedendo il preavviso alla propria agente , poi si era accorta che durante il periodo di preavviso quest’ultima aveva tenuto un comportamento di tal gravità da giustificare a suo avviso,  il recesso senza preavviso, per giusta causa.

La Direttiva però cristallizza al momento della comunicazione di recesso l’imputazione di giusta causa non prevedendo l’ipotesi sottoposta alla Corte del Lussemburgo di successiva imputazione fosse anche dovuta ad avvenuta conoscenza di fatti nuovi successivamente.

E, poiché la previsione della non debenza dell’indennità all’agente è prevista dalla Direttiva come ipotesi eccezionale, la Corte ha ritenuto tassative le ipotesi, appunto, di privazione di questa sorta di trattamento di fine rapporto.

Ha escluso cioè applicazioni estensive.
Costituendo cioè un’eccezione al diritto dell’agente ad ottenere un’indennità, l’art. 18, lett. a) della direttiva, va interpretato restrittivamente e tassativamente.

Pertanto, tale disposizione non può essere interpretata in un senso che finirebbe per aggiungere una causa di decadenza dal diritto all’indennità da essa non prevista espressamente.

La Corte osserva più precisamente che, qualora il preponente prenda conoscenza di un inadempimento grave  dell’agente commerciale soltanto dopo la fine del contratto avvenuto a mezzo di recesso da essa proponente operato, non è più possibile applicare il meccanismo previsto dall’art. 18, lett. a) della direttiva, che esclude il riconoscimento dell’indennità appunto per inadempimento grave dell’agente.

Di conseguenza, l’agente commerciale non può essere privato del suo diritto all’indennità sulla scorta di tale disposizione qualora il preponente, dopo avergli notificato il recesso dal contratto mediante preavviso, dimostri l’esistenza di un inadempimento di tale agente che avrebbe potuto giustificare un recesso immediato dal contratto in parola.
La Corte aggiunge che, ai sensi dell’art. 17, n. 2, lett. a), secondo trattino, della direttiva, l’agente commerciale ha diritto ad un’indennità se e nella misura in cui il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso. Non può dunque escludersi quindi, però, che del comportamento di detto agente si tenga conto nell’ambito della valutazione intesa a stabilire il carattere equo dell’indennità che gli spetta.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, comunque la Corte ha dichiarato che l’art. 18, lett. a), della direttiva osta a che un agente commerciale indipendente venga privato della sua indennità di clientela qualora il preponente dimostri l’esistenza di un inadempimento di tale agente, verificatosi dopo la notifica del recesso dal contratto mediante preavviso e prima della scadenza di quest’ultimo, che avrebbe potuto giustificare un recesso immediato dal contratto in parola.
Si deve notare come la pronunzia è particolarmente importante ed interessante per gli operatori del diritto, perché la nostra giurisprudenza è attestata nel senso contrario. Quando successivamente al recesso la preponente venga a conoscenza di comportamenti integranti gli estremi di giusta causa, viene ritenuta legittima una imputazione anche tardiva. Dovremo quindi valutare l’impatto di tale pronuncia del Giudice Comunitario sui nostri Tribunali.

Spero, quindi, di aver dato, sia pur rapidamente, un’idea di come e quando, appunto legislatore e giurisprudenza comunitari, si siano interessati, nell’ambito del diritto del lavoro, anche dei rapporti parasubordinati come quello dell’agente e del rappresentante commerciale e di come vi siano state lungaggini e a volte qualche resistenza, nel raggiungere l’attuale assetto, stabile sino a nuove modifiche, di autentica ed effettiva applicazione della Direttiva 653/86, come è capitato per tante altre Direttive.

Di questo ne va assunta consapevolezza, ma chi si appassiona al diritto comunitario da ciò non può che ricevere stimoli per contribuire, ciascuno per quanto può, a rimuovere le residue disapplicazioni di Direttive per la verità ormai, sempre più rare.

Uno strumento per gli Avvocati, va ribadito, è quello della sollecitazione al Giudice a proporre la questione pregiudiziale al Giudice comunitario.

Nei casi, poi, come quello della sentenza del Lussemburgo del 2010 di cui ho detto da ultimo bisognerà allegare al Giudice Nazionale il precedente giurisprudenziale del Giudice Comunitario.

 

L’avvocato Dario De Landro, Cassazionista, esercita la sua quasi quarantennale attività professionale esclusivamente nel campo civile trattando un po’ tutte le materie con esclusione del diritto familiare e amministrativo.
Nell’ambito del diritto del lavoro in particolare si interessa poi di rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale sia per gli agenti di commercio che per le aziende preponenti nel particolarissimo settore di nicchia di specie essendo tra l’altro fiduciario della Fnaarc Federazione Nazionale agenti e rappresentanti di commercio, che è il sindacato più rappresentativo in Italia.
E’ socio fondatore e Consigliere della A.GI.SA. Associazione Giustizia e Sanità con sede a Roma.
Visualizza il profilo
Read More