CONSULENZA SPECIALISTICA ALLA PREVENZIONE COVID -19

CONSULENZA SPECIALISTICA ALLA PREVENZIONE COVID -19

Per ripartire bisogna organizzarsi in tempo e sapere come muoversi nel mare confuso delle ordinanze.
Per questo la Rete di Professionisti UnicaMente ha deciso di offrire una consulenza che sappia consigliare gli imprenditori e le società in questa seconda fase e possa affiancarli con serietà e professionalità.

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Applicare le Regole
La corretta prevenzione si implementa nelle molteplici dinamiche aziendali.
La tutela della salute in azienda, protocolli condivisi di prevenzione, vicini alle persone.
Uno staff di specialisti: tecnici della sicurezza, medici del lavoro e consulenti giuridici è pronto a fornire alla vostra azienda quanto necessario per un corretto adeguamento alla normativa.

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In tema di sospensione del pagamento dei canoni di locazione al tempo del virus Covid-19

Ho il piacere di girarvi due articoli sul tema scritti da due avvocati che fanno parte della nostra Rete di Professionisti UnicaMente. Entrambi i lavori esaminano le norme codicistiche alla luce della recente normativa emergenziale e mentre l’avv. Giuseppe Sparano pone, principalmente, l’accento sugli aspetti sostanziali delle norme codicistiche, l’avv. Raimondo Nocerino sofferma la sua attenzione sulla rilevanza processuale delle norme contenute nel Decreto Legge n. 18 del 20 marzo 2020 – cd. Cura Italia -. Dalla lettura di questi due interessanti interventi emerge un bel confronto, ricco di stimolanti spunti di analisi.

Prima di lasciarvi alla lettura dei due articoli, mi permetto di dare un semplice suggerimento e di fare due brevi riflessioni. Il suggerimento riguarda i conduttori ai quali consiglio di inviare (a mezzo raccomandata anticipata via fax, messaggio di posta elettronica certificata, telegramma) una tempestiva comunicazione al locatore con la quale lo si avvisa dell’impossibilità sopravvenuta di utilizzare l’immobile, per causa a lui non imputabile, e nel contempo, si formula una richiesta di sospensione del pagamento del canone di locazione, per tutto il tempo in cui saranno in vigore le limitazioni di cui alla decretazione d’urgenza.

La prima riflessione riguarda la necessità che il Governo e il Parlamento intervengano con un provvedimento legislativo che, quantomeno, preveda agevolazioni fiscali anche nei casi in cui il contratto di locazione per uso diverso riguardi gli immobili di categoria A e non solo quelli di categoria C, come finora avviene.

La seconda riflessione è un invito alle parti a trovare una soluzione conciliativa secondo criteri di solidarietà e buona fede, ispirati prima che dal diritto, dal buon senso non essendo interesse.

Avv. Alessandro Senatore

Alessandro Senatore, nato a Napoli il 7 giugno 1959, avvocato patrocinante presso la Suprema Corte di Cassazione, si è laureato in giurisprudenza nel 1984.presso l’Università Federico II di Napoli
Nel 1988 ha fondato  lo Studio Legale Senatore che svolge la propria attività nel settore civile.
La sua solida formazione professionale, consolidata da una vasta esperienza nell’ambito del contenzioso, gli ha permesso di dedicarsi, con particolare attenzione, agli aspetti riguardanti la materia del diritto di famiglia e delle successioni.
Mediatore Sistemico Familiare presso l’Istituto di Psicologia e Psicoterapia Relazionale Familiare (ISPPREF ) di Napoli è fautore della mediazione, come pratica efficace per la soluzione dei conflitti
Consigliere del Presidente dell’UIA (Unione Internazionale degli Avvocati) nel 2014/2015 è da anni componente della Commissione di Diritto Matrimoniale di questo importante organismo internazionale.

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Inadempimento e responsabilità nel decreto cura Italia. Avv. Raimondo Nocerino

Il Decreto Legge n. 18 del 20 marzo 2020 – cd. Cura Italia – “trapianta” la fenomenologia dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, della quale a più titoli esso si interessa, nella materia delle obbligazioni e del relativo adempimento. Ciò avviene, in particolare, attraverso la disposizione dell’art. 91 co. 1 del Decreto citato: disposizione che aggiunge infatti un comma 6 bis all’articolo 3 del decreto  legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13. Secondo la previsione normativa: “il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”. Vi è stata, in prima battuta, la tentazione di leggere nella disposizione l’introduzione opelegis  di una sorta di “autotutela” del debitore, quasi che il contesto emergenziale che l’Italia – e la sua economia nazionale – vive sia in sé ragione sufficiente a “scriminare”, e sempre, il debitore inadempiente. Ancora, una ulteriore lettura della disposizione parrebbe ricondurre il suo contenuto precettivo all’istituto della impossibilità della prestazione, quale cristallizzato dall’art. 1256 c.c. Chi scrive è in disaccordo con entrambe le declinazioni ermeneutiche offerte, essendo viceversa persuaso che il legislatore d’urgenza abbia avuto  comunque un  –diverso – merito nell’introdurre il dettato normativo qui in considerazione. Chiarisco le conclusioni che ho succintamente anticipato, con alcune brevi argomentazioni. I) Anzitutto,  l’ambito oggettivo di applicazione della disposizione posta dall’art. 91 co. 1 del D.L. cit. è ben più ampio della materia contrattuale e, segnatamente, dei contratti a prestazioni corrispettive (1467 c.c.); la previsione normativa, come si è visto, si riferisce al “debitore” e cioè al soggetto passivo del rapporto obbligatorio, il quale ultimo, come è noto, non origina esclusivamente da contratto (art. 1173 c.c.).  Ora, questa precisazione preliminare non deve essere trascurata. Infatti,  l’impossibilità della prestazione è elevata dalla disciplina codicistica, rispettivamente, a causa estintiva della obbligazione (art. 1256 c.c.) e a ragione di risoluzione del contratto (art. 1463 c.c. e ss.). Sicché, apparirebbe quanto meno curioso che un intervento emergenziale – che si ispira, per definizione, alla necessità di superare le difficoltà del momento –  abbia inteso identificare la fenomenologia emergenziale in considerazione con una ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione: l’effetto che ne deriverebbe sarebbe, per i contratti, l’impossibilità per la controparte di richiedere la (contro) prestazione e l’obbligo di restituirla se già l’avesse ricevuta; in parole diverse, sarebbe stata introdotta una ulteriore causa legale estintiva/risolutiva. Le conseguenze pratiche di un tale ragionamento condurrebbero a ritenere, allora, che a) il conduttore inadempiente dovrebbe rilasciare l’immobile locato; b) il mutuatario inadempiente all’obbligo di pagare alcune rate dovrebbe restituire la somma mutuata. Un approdo draconiano del tipo di cui si è detto mi pare vada escluso, e, sul piano dei criteri ermeneutici che fondano l’attività interpretativa, è, a ben considerare, lo stesso art. 91 co. 1 cit. ad escluderlo; così, in particolare, quando – non casualmente – esso disposto non opera richiamo letterale all’art. 1256 c.c. (ovvero all’art. 1463 c.c.). Non  casualmente, appunto. La disposizione posta dall’art. 1256 c.c., del resto, tradizionalmente avvince la casistica della impossibilità fisica di esecuzione piuttosto che quella giuridica (Cass., sez. III, n. 26959/2007, richiamata più recentemente da Cass., sez. III, 29/03/2019, n.8766, riferisce il campo applicativo della disposizione codicistica al caso in cui “impossibile [è] l’esecuzione della prestazione del debitore”). Orbene, nel conduttore che, in ragione del contesto emergenziale, non adempia al pagamento dei canoni medio tempore dovuti non si registra alcuna impossibilità tecnica o esecutiva nell’adempimento. II) In senso diverso, l’art. 91 co. 1 cit. ha riguardo non all’adempimento della prestazione ma, propriamente, all’inadempimento di essa ed alla responsabilità che ne consegue (art. 1218). E, per questo, introduce, per così dire, un criterio (relativo) di esonero di responsabilità per l’inadempimento, il quale – è bene sottolinearlo – non dispiega (se verificato come ricorrente nel caso di specie) portata caducante di un più ampio rapporto nel quale la prestazione inadempiuta si innestasse. In estrema sintesi, l’art. 91 co. 1 cit. valorizza l’impossibilità soggettiva di adempiere ai soli fini della eventuale esclusione della affermazione della responsabilità da inadempimento del debitore ex art. 1218 c.c. Non si tratta di un semplice gioco di parole. Il legislatore (come visto), lungi dal tipizzare una causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione, ha, propriamente, tipizzato il perimetro  della valutazione giudiziale, la quale sarà chiamata a considerare il presupposto normativo (del “rispetto delle misure”) ex art. 91 cit. ai fini della affermazione della “non imputabilità dell’inadempimento” e, dunque, dell’esonero della responsabilità ex art. 1218 c.c.  III. Il criterio introdotto dall’art. 91 co.1, inoltre, è relativo in quanto  “il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto” va sempre valutato (dal Giudice) ai fini della affermazione della responsabilità da inadempimento ovvero del suo esonero, ma non esonera esso stesso dalla responsabilità. Ciò significa, si ribadisce, che la disposizione non ha portata sostanziale, etero-regolando il rapporto debito-credito; si tratta, in sintesi, di una direttiva che il legislatore dell’emergenza impone al Giudicante in sede di eventuale controversia (o alle parti stesse in sede di ipotetica  prodromica negoziazione/mediazione). Si è al cospetto, ancora, di direttiva che è senz’altro obbligatoria per il Giudicante, fermo l’esito della “valutazione” che questi condurrà in concreto. Un tale valutazione, diversamente detto, potrà conchiudersi nel ritenere che il rispetto delle misure escluda, nel caso concreto, la responsabilità da inadempimento ovvero, ed all’opposto, nel senso che il rispetto di tali misure non valgano ad escludere la responsabilità in argomento.  In ultima analisi, in costanza di emergenza cd. coronavirus, il decreto legge si limita a chiarire che, ai fini dell’art. 1218 c.c., la non imputabilità dell’inadempimento dovrà essere apprezzata, caso per caso, alla luce del rispetto“delle misure di contenimento di cui presente decreto”. Il che, né più e né meno, significa imporre al Giudicante l’osservanza di una direttiva ermeneutica in sede di “concretizzazione” di una clausola generale (nella specie, art. 1218 c.c. in parte qua si legge “a lui non imputabile”).

Avv. Raimondo Nocerino

Raimondo Nocerino, classe 1976, si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Napoli
Federico II nel 2000 con lode, maturando esperienze di studio in Spagna.

Dottore di ricerca.

Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Diritti dell’Uomo presso l’Ateneo Federiciano nel marzo 2006 e presso la stessa Università, nel2012, il diploma di perfezionamento in “Diritto dell’unione Europea: la tutela dei diritti”.

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Effetti della pandemia sui contratti – tesi dell’unitarietà – Avv. Giuseppe Sparano

Sul noto presupposto dell’articolazione codicistica tra i Capi e le diverse Sezioni delle obbligazioni in generale (con le dicotomie e complementarietà ad es. degli l’artt.1176 e 1218 c.c.), resa ulteriormente complessa dagli indispensabili raffronti con la normativa concernente i contratti in generale e quelli singoli, l’attuale indagine si limita all’inadempimento (come vicenda dell’obbligazione) per verificarne le ipotesi e gli effetti della non imputabilità.
La dichiarata pandemia e i relativi provvedimenti legislativi adottati in Italia nell’ultimo periodo sono da qualificarsi come factum principis caratterizzato da essere un evento:
– estraneo alla sfera di controllo del contraente
– inevitabile (trattasi di provvedimenti a tutela della collettività ed il singolo, pur avendone teoricamente facoltà, ha un interesse inesistente o alquanto affievolito ad impugnarli).
La potestà legislativa che ha consentito anche soltanto alcuni specifici intervenuti sui contratti di lavoro (Titolo II D.L. 18/2020 Misure a sostegno del lavoro – artt.20 e ss. attribuendo in particolare anche la specifica codifica causale ex art.8 DM 9544/2016), sui contratti di patrocinio legale (Titolo V Ulteriori misure – art.83 e ss. sospensione delle udienze/procedimenti), su contratti di soggiorno e di acquisto di titoli di accesso a spettacoli di qualsiasi natura (art.88) e su alcuni contratti di appalto pubblico (art.91 col quale è aggiunge il comma 6 bis all’art.3 del DL 6/2020 convertito con modificazioni con Legge 13/2020) è, a mio avviso, sufficiente affinché sul piano giuridico ciò debba necessariamente valere per tutti i contratti.
In ogni contesto in cui l’adempimento o meglio l’inadempimento è in stretto rapporto causale con la legislazione limitativa ricorre l’esimente. Le regole codicistiche sono generali e i principi di coerenza giuridica e di equanimità prevedono che una volta applicate anche soltanto ad alcune delle predette fattispecie devono riguardare l’intero sistema: se il presupposto dell’impossibilità sopravvenuta è il medesimo anche gli effetti lo devono essere.
Al contempo il predetto evento esimente deve essere in rapporto causale con l’effettiva impossibilità di adempiere.
Il principale ambito di intervento della decretazione d’urgenza è l’inibizione per legge di un corposo numero di attività produttive al quale si aggiunge quella degli spostamenti sul territorio (riguardante prevalentemente le attività di trasporti anche se di minore impatto stante la deroga per conclamata necessità).
La complessiva entità dei molteplici contratti di ogni singola attività produttiva forzatamente impedita dalla decretazione, a mio avviso, subisce la modifica del sinallagma e dei reciproci obblighi dei contraenti con i relativi effetti da valutare, a seconda dei casi, a mezzo delle regole codicistiche e di eventuali contrattualizzate clausole in caso di pandemia.
La disamina di alcune ipotesi concrete da per presupposto che l’indagine concerne quei contratti i cui termini per l’adempimento non è ancora scaduto (o scaduto nelle more della decretazione) e di quelli ad esecuzione continuata o periodica.
Nei contratti di fornitura in cui la merce non è stata consegnata, l’acquirente al quale è stata impedita l’attività ha il diritto a far valere la cessazione dell’interesse alla merce rispetto al venditore che ne attende il pagamento.
A mio avviso ricorre l’impossibilità sopravvenuta stante il diretto rapporto causale con l’esimente: l’acquisto è funzionale all’attività. Le conseguenze sono il diritto di non adempiere ed evitare la consegna senza ulteriori aggravi. Similare situazione è quella in cui la merce sia stata già consegnata con il diritto a poterla restituirla senza adempiere al pagamento. In entrambi i casi gli effetti sono l’estinzione delle reciproche obbligazioni ai sensi dell’art.1256 c.c. E’ ipotizzabile che ciò valga per l’intera filiera anche a monte del fornitore per i contratti di approvvigionamento della materia prima e così via, con i dovuti discrimini per il permanere del necessario rapporto causale nella sua continuità.
Tra i contratti a prestazione continuata, le obbligazioni concernenti le locazioni subiscono, a mio avviso, similari conseguenze. Al contempo ricorre la peculiare previsione dell’art.1467 c.c. che consente anche la modifica concordata delle condizioni del contratto (l’ipotesi codicistica di “avvenimenti straordinari ed imprevedibili” possono ricondursi alla descritta medesima impossibilità sopravvenuta). Il conduttore la cui attività produttiva è stata impedita dalla decretazione d’urgenza ha il diritto di ritardare il pagamento dei canoni e/o di concordarne di diversi.
Per i contratti di patrocinio legale la prestazione è anch’essa impedita e ciò vale quale esimente da imputazioni di inadempimento. Al contempo, come in molteplici altri rapporti contrattuali, l’impossibilità è temporanea e gli effetti sono sia quelli stabiliti dal citato art.1467 c.c. e sia dall’art.1256, co.2 c.c.. Ai contraenti è rimessa la valutazione sul titolo dell’obbligazione e sulla natura dell’oggetto: ad esempio il cliente, quale creditore della prestazione, può dichiarare di non averne più interesse con estinzione dell’obbligazione, oppure il legale, per il perdurare dell’impossibilità può ritenere di non poter più espletare l’incarico ed anche in tal caso ricorre l’estinzione.
L’interesse delle parti alla prosecuzione o all’estinzione del contratto è coerente alla peculiare ipotesi di impossibilità sopravvenuta di carattere non definitivo (come invece
fu ad es. il divieto di meretricio imposto nel 1956 dalla cd legge Merli o i divieti a contrarre disposti dalle leggi razziali del 1939 in danno dei cittadini qualificati di “razza ebrea”). La temporaneità è inoltre per un periodo di tempo indeterminato (corrispondente a quanto durerà l’emergenza e sino a quando non verranno revocati i provvedimenti assunti) con un precedente rinvenibile nella legislazione speciale sugli ammassi agricoli del 1939, rimasta in vigore ben oltre la conclusione del secondo conflitto mondiale.
Avv. Giuseppe Sparano
Dottore di ricerca
Università Federico II Napoli

Avv. Giuseppe Sparano, nato a Napoli il 18.2.1965

Laureato nel 1987 con lode, presso l’Università Federico II di Napoli
Iscritto all’Albo degli Avvocati di Napoli dal 22.2.1991 -patrocinio presso le Corte Superiori.
Dottore di ricerca in Diritto delle Imprese in crisi –  Università Federico II di Napoli
Docente di Diritto Commerciale corso in “Diritto dei contratti d’impresa” nelle Scuole di Specializzazione delle Professioni Università Federico II di Napoli e Università Vanvitelli (già  Seconda Università di Napoli).
Presidente dei Collegio dei probiviri della Camera degli Avvocati Civili di Napoli (già segretario e tesoriere).

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Dal Mise fondi per l’innovazione

Con il bando Fabbrica Intelligente sono disponibili oltre 340 milioni per le PMI del Sud che investono in innovazione

 

Sono disponibili oltre 340 milioni di Euro per il nuovo intervento Macchinari Innovativi avviato dal Ministero dello Sviluppo Economico a favore delle micro, piccole e medie imprese.

Obiettivi

La misura utilizza le risorse PON Imprese e Competitività 2014-2020 FESR e sul collegato Programma nazionale complementare di azione e coesione ed è volta a sostenere la realizzazione nelle regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) di programmi di investimento, diretti a consentire la transizione del settore manifatturiero verso la cosiddetta Fabbrica Intelligente, in pratica che consentono l’interconnessione tra componenti fisiche e digitali del processo produttivo, innalzando il livello di efficienza e di flessibilità nello svolgimento dell’attività economica, favorendo l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento, nonché programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei predetti beni materiali.

Beneficiari

Possono beneficiare dell’agevolazione le micro, piccole e medie imprese (PMI) che alla data di presentazione della domanda:

  • sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese, sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
  • sono in regime di contabilità ordinaria e dispongono di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese, ovvero hanno presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi;
  • sono in regola con la normativa vigente in materia di edilizia ed urbanistica, del lavoro e della salvaguardia dell’ambiente, nonché con gli obblighi contributivi;
  • non hanno effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento;
  • non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
  • non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà.

In attuazione delle normative vigenti in materia di accesso ai fondi strutturali e in particolare delle disposizioni della Legge di Stabilità 2016, possono accedere alle agevolazioni anche ai liberi professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti alle associazioni professionali individuate nell’elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell’attestazione rilasciata in ottemperanza alla medesima legge.

Sono considerati ammissibili tutti i settori manifatturieri di cui alla sezione C della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, ad esclusione delle attività rientranti nei seguenti settori:

  • siderurgia;
  • estrazione del carbone;
  • costruzione navale;
  • fabbricazione delle fibre sintetiche;
  • trasporti e relative infrastrutture;
  • produzione e distribuzione di energia, nonché delle relative infrastrutture.

 

Spese ammissibili

I programmi di investimento ammissibili devono:

  • prevedere spese non inferiori a euro 500.000,00 e non superiori a euro 3.000.000,00;
  • essere realizzati esclusivamente presso unità produttive localizzate nei territori delle Regioni meno sviluppate;
  • prevedere l’acquisizione dei sistemi e delle tecnologie riconducibili all’area tematica “Fabbrica intelligente” della Strategia nazionale di specializzazione intelligente, come elencati negli allegati alla normativa di riferimento.

I beni oggetto del programma di investimento devono essere nuovi e riferiti alle immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, che riguardano macchinari, impianti e attrezzature strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento, nonché programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei predetti beni materiali.

Le spese correlate ai programmi di investimento devono essere:

  • relative a immobilizzazioni materiali e immateriali, nuove di fabbrica acquistate da terzi;
  • riferite a beni ammortizzabili e capitalizzati che figurano nell’attivo patrimoniale dell’impresa e mantengono la loro funzionalità rispetto al programma di investimento per almeno 3 anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni;
  • riferite a beni utilizzati esclusivamente nell’unità produttiva oggetto del programma di investimento;
  • pagate esclusivamente in modo da consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
  • conformi alla normativa comunitaria in merito all’ammissibilità delle spese nell’ambito dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali programmazione 2014-2020;
  • ultimate non oltre il termine di 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

 

Risorse disponibili

La dotazione finanziaria complessiva dello strumento, come modificata dal DM 21 maggio 2018, è pari a euro 341.494.000,00, di cui:

  • euro 119.205.333,33 a valere sul Programma complementare di azione e coesione “Imprese e competitività” 2014-2020 approvato dal CIPE con delibera n. 10/2016 del 1° maggio 2016;
  • euro 169.194.666,67 a valere sull’Asse III, Azione 3.1.1 del Programma operativo nazionale “Imprese e competitività” 2014-2020 FESR;
  • euro 53.094.000,00 a valere sull’Asse IV, Azione 4.2.1 del Programma operativo nazionale “Imprese e competitività” 2014-2020 FESR, riservata ai programmi di investimento innovativi basati sulle tecnologie per un manifatturiero sostenibile in grado di garantire un utilizzo più efficiente dell’energia.

 

Agevolazioni

Le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale valida per il periodo 2014-2020, nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, per una percentuale nominale calcolata rispetto alle spese ammissibili pari al 75 %. Il finanziamento agevolato, che non è assistito da particolari forme di garanzia, deve essere restituito dall’impresa beneficiaria senza interessi in un periodo della durata massima di 7 anni a decorrere dalla data di erogazione dell’ultima quota a saldo delle agevolazioni.

Il mix di agevolazioni è articolato in relazione alla dimensione dell’impresa come segue:

  • per le imprese di micro e piccola dimensione, un contributo in conto impianti pari al 35 % e un finanziamento agevolato pari al 40 %;
  • per le imprese di media dimensione, un contributo in conto impianti pari al 25 % e un finanziamento agevolato pari al 50 %.

 

Attualmente si è in attesa di un decreto direttoriale che indichi l’apertura dei termini per la presentazione delle domande ed alla definizione, tra l’altro, dei relativi modelli e dei criteri di valutazione dei progetti.

 

 

Vittorio Caliendo Dottore Commercialista e Revisore Legale

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Sostegno alle imprese: innovazione tecnologica

Avviso pubblico per il sostegno alle imprese campane nella realizzazione di studi di fattibilità e progetti di trasferimento tecnologico

 

È stato pubblicato sul BURC n. 36 del 21/05/2018 l’avviso pubblico per il sostegno alle imprese campane nella realizzazione di studi di fattibilità (Fase 1) e progetti di trasferimento tecnologico (Fase 2) coerenti con la RIS3 Campania – PO FESR 2014-2020 Asse 1 OS 1.1 Azione 1.1.2 e Azione 1.1.4.

La FASE 1 riguarda gli Studi di fattibilità – Concorso per MPMI per esplorare la fattibilità e il potenziale commerciale di idee innovative sviluppate anche con il concorso di ricercatori presso l’impresa stessa. Dotazione 5 milioni di euro.

La FASE 2 riguarda i Progetti di Trasferimento Tecnologico e di prima Industrializzazione per le imprese innovative e ad alto potenziale. Dotazione 30 milioni di euro.

Inoltre, in attuazione del Protocollo di intesa tra Regione Campania e Clean Sky 2, l’intervento Fase 2 prevede una dotazione aggiuntiva di 10 milioni di euro da utilizzare con priorità per i progetti riguardanti le traiettorie previste dalla Strategia di Specializzazione Intelligente della Regione Campania (RIS3 Campania) in ambito “Aerospazio” e identificate come coerenti con gli obiettivi di Clean Sky 2.

Obiettivi

Si intende finanziare le seguenti attività di innovazione tecnologica:

  • Fase 1 – Studi preliminari per MPMI per esplorare la fattibilità tecnica ed economica, la difendibilità intellettuale ed il potenziale commerciale di idee innovative sviluppate anche con il concorso di ricercatori presso l’impresa stessa;
  • Fase 2 – Supporto di progetti, anche collaborativi, di sviluppo precompetitivo trasferimento tecnologico da parte delle MPMI campane.

Per «studio di fattibilità» si intende “la valutazione e l’analisi del potenziale di un progetto, finalizzate a sostenere il processo decisionale individuando in modo obiettivo e razionale i suoi punti di forza e di debolezza, le opportunità e i rischi, nonché a individuare le risorse necessarie per l’attuazione del progetto e, in ultima analisi, le sue prospettive di successo”.

Gli studi di fattibilità dovranno riguardare una o più Traiettorie Tecnologiche Prioritarie, rispetto ad uno o più domini tecnologici-produttivi, così come individuate dal documento RIS3 Campania, di cui alla DGR n. 773 del 28/12/2016 e in particolare le seguenti attività: Proprietà intellettuale; Ricerca partner; Progettazione tecnica; Valutazione del rischio; Analisi di fattibilità tecnica ed economico/finanziaria; Business planning;  Verifica su applicazioni pilota e proof of concept.

Nell’ambito della Fase 2, ai sensi dell’art. 25, comma 2, lettere b) e c), del Regolamento (UE) n. 651/2014, sono ammissibili le attività di:

1. ricerca industriale;

2. sviluppo sperimentale.

 

Per «sviluppo sperimentale» si intende: l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l’obiettivo primario è l’apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi.

Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.

Per «ricerca industriale» si intende: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;

Le attività di sviluppo sperimentale devono generare almeno il 60% dei costi complessivi previsti nell’ambito del progetto di trasferimento tecnologico.

L’intervento è finalizzato altresì a perseguire gli obiettivi della RIS3 Campania che ha individuato le Aree di specializzazione intelligente nelle filiere tecnologiche regionali (Aerospazio; Trasporti di superficie e Logistica avanzata; Biotecnologie, Salute dell’uomo e Agroalimentare; Beni culturali, Turismo e Edilizia sostenibile; Energia e Ambiente; Materiali avanzati e Nanotecnologie), anche in riferimento all’evoluzione delle industrie tradizionali (es. sistema moda) e ai mercati emergenti individuati (Blue Economy, Bio-Economy, Manifattura 4.0; Industrie creative) e a stimolare la partecipazione qualificata delle imprese campane alla presentazione di progetti finanziati con altri programmi europei per la ricerca e l’innovazione.

Nell’ottica di favorire le sinergie tra i fondi strutturali e i fondi del programma Horizon 2020 in materia di ricerca, innovazione e competitività, l’Avviso intende valorizzare i progetti che hanno ottenuto il “Seal of Excellence” sullo SME Instrument.

Destinatari

Possono presentare le proposte per l’accesso ai finanziamenti previsti dal presente Avviso, le micro, piccole e medie imprese (MPMI), che siano costituite alla data di presentazione della domanda, esclusivamente in forma singola, per la Fase 1, e in forma singola o associata, per la Fase 2.
Relativamente alla Fase 2, in caso di presentazione in forma associata, è necessario che già in sede di presentazione della domanda di agevolazione l’impresa presenti la domanda congiuntamente ad una o più MPMI e/o ad uno o più organismi di ricerca (OdR), a condizione che nessuna delle imprese partecipanti sostenga più del 70% dei costi del programma e/o che gli OdR sostengano costi per un ammontare non inferiore al 10% e non superiore al 30%.
In tal caso, la collaborazione tra le imprese partecipanti e/o gli OdR deve essere formalizzata con apposito contratto e/o documentazione comprovante la costituzione di forme di associazione anche temporanea.

La presentazione delle domande dovrà avvenire a mezzo PEC all’indirizzo avvisotrasferimentotecnologico@pec.regione.campania.it a partire dalle 12 del 45° giorno dalla pubblicazione dell’avviso nel BURC (14/08/2018). L’Avviso prevede una procedura di selezione a “sportello valutativo”, per entrambe le Fasi, e la concessione di agevolazioni in conto capitale.

 

Vittorio Caliendo Dottore Commercialista e Revisore Legale

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Sostegno alle imprese sociali: agevolazioni e programmi di investimento

Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale

 

La misura Imprese dell’economia sociale è l’agevolazione messa a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico per promuovere la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale, sostenendo la nascita e la crescita delle imprese che operano, in tutto il territorio nazionale, per il perseguimento di meritevoli interessi generali e finalità di utilità sociale.

Destinatari

Si rivolge alle:

. Imprese sociali, di cui all’art. 1 del d.lgs. 112/2017 – provvedimento che dal 20 luglio 2017 ha abrogato il previgente d.lgs. 155/2006 – iscritte nella sezione speciale delle imprese sociali del Registro delle imprese, purché costituite in forma di società (di persone o di capitali)

. Cooperative sociali, di cui alla legge 381/1991 e relativi consorzi, iscritte nella categoria «cooperative sociali» dell’Albo nazionale delle società cooperative del Ministero dello sviluppo economico- dal 20 luglio 2017 le cooperative sociali hanno acquisito la qualifica di imprese sociali (art. 1, comma 4, del d.lgs. 112/2017)

. Società cooperative con qualifica di ONLUS, di cui al d.lgs. 460/1997, iscritte nell’Albo nazionale delle società cooperative del Ministero dello sviluppo economico e nell’Anagrafe unica delle ONLUS, presso il Ministero dell’economia e delle finanze.

Che alla data di presentazione della domanda:

. sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese e inserite negli elenchi, albi, anagrafi previsti dalla rispettiva normativa di riferimento;

. sono in regime di contabilità ordinaria;

. sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;

. hanno sede legale e operativa ubicata nel territorio nazionale;

. sono in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente e sono in regola con gli obblighi contributivi;

. hanno ricevuto una positiva valutazione del merito di credito da parte della banca finanziatrice e dispongono di una delibera di finanziamento adottata dalla medesima banca finanziatrice per la copertura finanziaria del programma di investimenti proposto. Nel caso di grandi imprese, ai sensi dei Regolamenti de minimis, la valutazione della capacità economico-finanziaria deve assegnare all’impresa richiedente un rating comparabile almeno a B -.

 

Programmi di investimento

Finanzia i programmi di investimento proposti dalle imprese operanti nell’ambito dell’economia sociale. I programmi di investimento devono prevedere spese ammissibili, al netto di IVA, non inferiori a 200.000,00 euro e non superiori a 10.000.000,00 di euro.

I programmi devono perseguire uno o più degli obiettivi previsti all’art. 8, comma 1, del decreto interministeriale 14 febbraio 2017, ossia:

1. incremento occupazionale di categorie svantaggiate;

2. inclusione sociale di soggetti vulnerabili;

3. raggiungimento di specifici obiettivi volti alla salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente, del territorio e dei beni storico-culturali;

4. conseguimento di ogni altro beneficio derivante da una attività di rilevante interesse pubblico o di utilità sociale in grado di colmare uno specifico fabbisogno all’interno di una comunità o territorio attraverso un aumento della disponibilità o della qualità di beni o servizi.

I programmi ammissibili, altresì devono essere:

. compatibili con le finalità statutarie dell’impresa proponente;

. ricadere nell’ambito dei settori di attività sociale relativi a ciascuna tipologia di impresa beneficiaria secondo le disposizioni della disciplina sociale vigente;

. funzionali all’attività di interesse generale esercitata dall’impresa nell’ambito dei settori d’appartenenza.

Le spese sostenute nell’ambito dei programmi d’investimento per essere ammissibili devono essere necessarie alle finalità del programma di investimento proposto, sostenute dall’impresa beneficiaria, a partire dalla data di presentazione della domanda e relative all’acquisto di beni e servizi rientranti nelle seguenti categorie:

. suolo aziendale e sue sistemazioni;

. fabbricati, opere edili / murarie, comprese le ristrutturazioni;

. macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica;

. programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa; brevetti, licenze e marchi;

. formazione specialistica dei soci e dei dipendenti dell’impresa beneficiaria, funzionali alla realizzazione del progetto;

. consulenze specialistiche, quali studi di fattibilità economico-finanziaria, progettazione e direzione lavori, studi di valutazione di impatto ambientale;

. oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge;

. spese per l’ottenimento di certificazioni ambientali o di qualità;

. spese generali inerenti allo svolgimento dell’attività d’impresa.

 

Agevolazioni

Consistono nella concessione di un finanziamento di durata fino a 15 anni, comprensiva di un periodo di preammortamento massimo di 4 anni al tasso agevolato dello 0,5 per cento annuo.

Al finanziamento agevolato deve essere associato un finanziamento bancario, a tasso di mercato e di pari durata, erogato da una banca finanziatrice individuata dall’impresa nell’ambito dell’elenco delle banche che hanno aderito alla Convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico, l’Associazione Bancaria Italiana e Cassa Depositi e Prestiti del 28 luglio 2017.

Il finanziamento agevolato e il finanziamento bancario vengono regolati in modo unitario da un unico contratto di finanziamento gestito dalla banca finanziatrice, per una copertura delle spese ammissibili pari all’80% dell’importo complessivo del programma d’investimento, di cui una quota pari al 70% a titolo di finanziamento agevolato e una quota pari al 30% di finanziamento bancario.

Le agevolazioni sono concesse a titolo di “de minimis” ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 per il settore agricoltura  e n. 717/2014 per il settore della pesca e dell’acquacoltura.

Istanza

Ai fini dell’accesso al finanziamento agevolato le imprese devono aver ricevuto positiva valutazione del merito di credito da parte di una banca finanziatrice selezionata dall’impresa nell’ambito dell’elenco delle banche aderenti alla Convenzione MiSE – ABI – CDP del 28 luglio 2017.

La domanda di agevolazione deve essere redatta in formato elettronico attraverso la compilazione dell’allegato 1, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa o da un suo procuratore mediante firma digitale, e presentata al Ministero, a mezzo PEC, all’indirizzo: es.imprese@pec.mise.gov.it.

 

Vittorio Caliendo Dottore Commercialista e Revisore Legale

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Le zone economiche speciali

Pubblicato il decreto di attuazione delle Zes, sulla Gazzetta Ufficiale

 

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale del 27/02/2018, il Dpcm 25 gennaio 2018, n. 12, che sancisce il regolamento per l’istituzione delle Zone economiche speciali (Zes), insieme ai criteri per beneficiare, oltre che delle agevolazioni di natura di tipo amministrativa e tecnico-procedurale, anche del credito d’imposta per chi effettua investimenti nel Mezzogiorno d’Italia.

Con l’istituzione delle Zone economiche speciali previste dal “decreto Sud” dello scorso anno, si punta a favorire, in alcune aree del Paese, la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, finalizzate allo sviluppo delle imprese già operanti, nonché all’insediamento di nuove attività di impresa.

Per Zes il legislatore ha inteso “una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti, purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un’area portuale” (avente le caratteristiche stabilite dal regolamento (Ue) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T).
Le proposte di istituzione di una Zes possono essere presentate dalle regioni meno sviluppate e in transizione, come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste in materia di disciplina degli aiuti di Stato.

Ogni regione interessata può presentare una proposta di istituzione di una Zes nel proprio territorio, o al massimo due proposte ove siano presenti più aree portuali che abbiano le caratteristiche richieste.
Le regioni che non posseggono aree portuali aventi tali caratteristiche possono presentare istanza di istituzione di una Zes solo in forma associativa, qualora contigue, o in associazione con un’area portuale avente le necessarie caratteristiche (Zes interregionali).

A favore delle nuove imprese e di quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nell’ambito della Zes, sono riconosciute agevolazioni e semplificazioni di carattere amministrativo, nonché uno specifico beneficio fiscale.

Infatti, per tali imprese, in relazione agli investimenti effettuati nelle Zes, il “bonus Sud” è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2020 (in luogo del termine generale del 31 dicembre 2019) nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro.

Il credito d’imposta è concesso nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla disciplina europea sugli aiuti di stato compatibili con il mercato interno.

Per il riconoscimento delle agevolazioni, le imprese beneficiarie:

  • devono mantenere la loro attività nella Zes per almeno sette anni dopo il completamento dell’investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti
  • non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.

Il Dpcm 25 gennaio 2018, n. 12

In attuazione di quanto previsto dal comma 3, dell’articolo 4, Dl 917/2017, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri definisce:

  • le modalità per l’istituzione delle Zes, comprese quelle interregionali, e i relativi requisiti
  • la loro durata
  • i criteri per l’identificazione e la delimitazione dell’area della Zes
  • i criteri per l’accesso delle aziende
  • il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo.

 

Requisiti della Zes

La Zes, identificata mediante l’indicazione puntuale, contenuta nella proposta di istituzione, della denominazione e delle aree interessate, può ricomprendere anche aree della stessa regione non territorialmente adiacenti, purché aventi un nesso economico-funzionale e comprendenti almeno un’area portuale.

Il nesso economico-funzionale tra aree non territorialmente adiacenti sussiste qualora vi sia la presenza, o il potenziale sviluppo, di attività economico-produttive, indicate nel Piano di sviluppo strategico, o di adeguate infrastrutture di collegamento tra le aree interessate.
La Zes è formata da territori quali porti, aree retroportuali, anche di carattere produttivo e aeroportuale, piattaforme logistiche e interporti, e non può comprendere zone residenziali.

Requisiti della Zes interregionale

In caso di istituzione di una Zes interregionale, sono previsti analoghi limiti di estensione. Infatti, l’area complessivamente a disposizione per la Zes nelle due regioni non può essere superiore alla somma delle superfici indicate per ciascuna regione.

Anche per la Zes interregionale è richiesta la sussistenza di un nesso economico-funzionale tra le aree interessate.

 

Proposta di istituzione

Le proposte di istituzione di una Zes devono essere presentate al presidente del Consiglio dei ministri, dal presidente della Regione, sentiti i sindaci delle aree interessate. Per quelle interregionali la proposta dei presidenti di Regione deve essere congiunta.

Requisiti delle proposte e piano di sviluppo strategico

Le proposte di istituzione di una Zes devono essere corredate del Piano di sviluppo strategico e devono indicare i criteri e gli obiettivi di sviluppo perseguiti, nonché le forme di coordinamento, ove necessarie, con la pianificazione strategica portuale.

Il Piano di sviluppo strategico deve contenere, tra l’altro:

  • la documentazione necessaria all’identificazione delle aree incluse nella Zes, con l’indicazione delle porzioni di territorio interessate, evidenziando quelle ricadenti nell’area portuale
  • l’elenco delle infrastrutture già esistenti, nonché delle infrastrutture di collegamento tra aree non territorialmente adiacenti
  • un’analisi dell’impatto sociale ed economico atteso dall’istituzione della Zes
  • una relazione illustrativa dei dati e degli elementi, che identificano le tipologie di attività che si intendono promuovere all’interno della Zes, le attività di specializzazione territoriale che si intendono rafforzare, e che dimostrano la sussistenza di un nesso economico-funzionale con l’area portuale o con i porti, nel caso in cui la Zes ricomprenda più aree non adiacenti
  • l’individuazione delle semplificazioni amministrative per la realizzazione degli investimenti che la Regione si impegna ad adottare per le iniziative imprenditoriali localizzate nella Zes.

 

Durata e istituzione della Zes

La Zes è istituita con Dpcm e la sua durata non può essere inferiore a sette anni e superiore a quattordici, prorogabile fino a un massimo di ulteriori sette anni, su richiesta delle regioni interessate.

Entrata in vigore

Le nuove disposizioni entrano in vigore da oggi, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del dpcm. La Giunta regionale della Campania, che ha contribuito ai contenuti del decreto nazionale e ha avviato da mesi un’approfondita opera di elaborazione della ZES, è pronta a concludere in tempi rapidi la definizione del Piano di Sviluppo Strategico della Campania, che comprende i porti di Napoli e Salerno e le principali aree retroportuali della Regione, individuando i nodi logistici e produttivi del territorio.

Vittorio Caliendo Dottore Commercialista e Revisore Legale

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Microimprese napoletane: le varie agevolazioni

Dal Comune di Napoli un Bando per la concessione delle agevolazioni a favore delle piccole e micro imprese

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