Le start up innovative

Il progredire tecnologico, un’opportunità di approfondimenti anche giuridici e la tempestività nelle risposte dei consulenti giuridici

Sempre di più, nel sentire quotidiano, si utilizza il termine start up il quale corrisponde a realtà imprenditoriale ben determinata, soprattutto in Italia, essendo oggetto di leggi speciali fortemente incentivanti e agevolative: a partire dalla semplificazione nella costituzione.

Da una parte l’intraprendenza di tanti giovani che hanno voglia e capacità di affacciarsi al mondo dell’impresa col desiderio di mettere a frutto doti informatiche e le visioni innovative del mondo degli affari e degli interessi anche in ambito sociale.

Dall’altra i tradizionali percorsi per trasformare gli iniziali accordi tra amici in rapporti societari che reggano nel tempo e che diventino anche lo strumento giuridico per affrontare il non facile mondo delle realtà imprenditoriali, anch’esse sempre più complesse.

L’idea e le capacità ci sono e si è anche scelto il team giusto e affiatato: gli accordi da prendere sono tanti, magari perché uno ha avuto l’idea, ma è poco capace nell’attuarla, un altro è a tempo pieno lo sviluppatore, un altro trova il primo investitore o cliente: nel gergo si chiama gestire l’equity di ogni founder.

Le tante riflessioni comuni le tante parole devono concretizzarsi e devono assumere una veste tecnica: occorre una corretta veste giuridica e per far ciò il modo migliore per partire e di rivolgersi consulenti esperti. Gli strumenti sono ipertecnici anche e forse soprattutto per traghettare idee innovative in accordi societari; si potrà pensare a patti parasociali ma occorre aver consapevolezza che essi prima della costituzione della società rientrano nei contratti preliminari i quali devono, pertanto, rispettare, a pena di nullità, la forma prescritta per la costituzione della società e precisamente quella di atto pubblico.

Se la fase preliminare degli accordi è complessa lo è anche la successiva e cioè quella attuativa. Le domande maggiormente ricorrenti sono: come posso costituire la s.r.l., spendendo il meno possibile, anche per i futuri oneri fiscali –  cosa devo inserire nello statuto e nell’atto costitutivo, ad es. con un forte interesse all’exit –  posso aprire una s.r.l.s., così spendo di meno –  quali potranno essere i costi: consulenti, commercialista ecc. –  meglio aprire in Italia o all’estero.

Le esigenze sono sempre più complesse perché le relazioni e i contatti sono in costante progressione, ognuno ha libero accesso a infiniti sguardi sul mondo imprenditoriale a volte dimenticandosi che probabilmente potrà essere il futuro proprio concorrente. Lo startupper ha estese conoscenze che spesso però rimangono superficiali perché nell’ordinamento giuridico valgono una serie di principi che non si sorreggono su approssimazioni ma su tesi e antitesi attentamente valutate. Ne consegue che chi vorrà, ad esempio, voler promettere quote della società in cambio di prestazioni di servizi e/o di opere o dovrà necessitare di ulteriore capitale di rischio dovrà concretizzare le idee in precisi articoli degli statuti societari, in apposite scelte societarie, in delibere inoppugnabili e per far ciò è utile se non indispensabile il consulente giuridico per prevenire errori e pericoli.

Di pari passo vi è necessità di assistenza nella preliminare disamina dei documenti che l’investitore sottoporrà all’attenzione dello startupper, cd. termsheet di investimento e ad esempio nella redazione e operatività di clausole a garanzia dei soci costituenti.

Nel concetto di start up vi è anche quello di coltivare un’idea innovativa affinché il progetto possa replicarsi nel mercato, e anche in tal caso gli scenari sono diversificati a partire dalla esatta e capillare individuazione dei potenziali interessati anche a mezzo di una valutazione degli strumenti giuridici più appropriati e sicuri per operazioni che si mantengano stabili nel tempo.

In conclusione le leggi speciali hanno dato una forte spinta soprattutto per il sistema di  deroghe anche rilevante rispetto ai canoni societari tradizionali, basti pensare alla non fallibilità delle start up innovative ma vi è al contempo l’esigenza che si impari a utilizzare al meglio i nuovi impianti giuridici e per far ciò è indispensabile l’imprenditore lungimirante e amante del voler far e far bene, consapevole dei propri limiti e, quindi, anche compiaciuto nel saper farsi adiuvare da validi coadiutori anche nell’ambito dei consulenti giuridici.

Avv. Giuseppe Sparano, nato a Napoli il 18.2.1965
Laureato nel 1987 con lode, presso l’Università Federico II di Napoli
Iscritto all’Albo degli Avvocati di Napoli dal 22.2.1991 -patrocinio presso le Corte Superiori.
Dottore di ricerca in Diritto delle Imprese in crisi –  Università Federico II di Napoli
Docente di Diritto Commerciale corso in “Diritto dei contratti d’impresa” nelle Scuole di Specializzazione delle Professioni Università Federico II di Napoli e Università Vanvitelli (già  Seconda Università di Napoli).
Presidente dei Collegio dei probiviri della Camera degli Avvocati Civili di Napoli (già segretario e tesoriere).

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Crediti con privilegio: retribuzioni dei professionisti

Un importante riconoscimento per le retribuzioni dei professionisti nel delicato ambito dei privilegi: prime conseguenze nelle ammissioni al passivo fallimentare

 

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), entrata in vigore l’ 1 gennaio 2018, ha introdotto una rilevante novità di grande interesse per tutti i professionisti (e per ogni prestatore d’opera intellettuale).

Il comma 474 dell’art.1 apporta la seguente integrazione al sistema dei privilegi generali: all’articolo 2751-bis, numero 2), codice civile, dopo le parole: ”le retribuzioni dei professionisti” è inserito “compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l’imposta sul valore aggiunto “.

Di conseguenza il predetto art. 2751bis c.c. assume la seguente nuova dicitura:

Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:

2) le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d’opera dovute per gli ultimi due anni di prestazione, compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l’imposta sul valore aggiunto”.

L’attribuzione per legge del grado privilegiato è per due valori strettamente concernenti le retribuzioni dei professionisti e precisamente:

– il contributo da versarsi alle Casse di previdenza e assistenza;

– il credito di rivalsa dell’IVA.

Sino al 2017 c’era una illegittima sperequazione tra liberi professionisti addirittura era per legge riconosciuto il privilegio per i contributi alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti (art.11 L. 29 gennaio 1986, n. 21 “La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest’ultimo e il relativo credito è assistito da privilegio di grado pari a quello del credito per prestazioni professionali”), norma assente ad esempio nella legge sulla Cassa nazionale a favore degli Avvocati (L. 576/1980).

La Suprema Corte in materia fallimentare ha più volte preferito dare maggiore pregnanza al principio della tassatività per i privilegi rispetto all’evidente violazione dei principi di pari trattamento e di eguaglianza (cfr. Cass. 3 luglio 2015 n.13771 secondo la quale ai fini dell’ammissione al passivo del fallimento i crediti del professionista per il rimborso del contributo integrativo da versarsi alla Cassa di previdenza  – al pari di quelli per rivalsa I.V.A. – hanno una collocazione diversa da quella spettante al credito per le corrispettive prestazioni professionali, atteso che essi non costituiscono semplici accessori di quest’ultimo, ma conservano una loro distinta individualità. Il contributo integrativo di cui all’art. 11 della L. 576/1980 non costituisce retribuzione, di talché non è allo stesso applicabile il disposto di cui all’art. 2751-bis, n. 2, c.c.).

Finalmente è stato raggiunto il tanto atteso riconoscimento che equipara tutti i professionisti e tutele le loro retribuzioni anche nei casi in cui svolgono funzione quali Organi di procedure concorsuali e nelle fasi di ammissione al passivo per i crediti professionali da azionare nelle dette procedure.

Di grandissimo rilievo è soprattutto l’attribuzione del privilegio generale professionale al credito per rivalsa Iva del professionista, stante i discutibili indirizzi giurisprudenziali in cui si escludeva la natura prededucibile a volte consentendo soltanto il privilegio speciale di cui all’art. 2758, co. 2 c.c., con tutte le conseguenza in ordine alla mancanza dei beni gravati. Interpretazioni sul piano economico comportava notevolissimi pregiudizi ai professionisti che si vedevano ridotti i pagamenti perché le detrazioni dell’IVA sull’imponibile ammesso, con l’indicibile conseguenza   di arrecare un ingiustificato arricchimento alla massa fallimentare.

Ora il curatore fallimentare è tenuto a pagare il credito per prestazioni con il contestuale pagamento anche dell’Iva (e ciò indipendentemente dall’esistenza del bene gravato, visto che la riforma ha sancito il privilegio generale, facendolo assurgere al livello di quello professionale).

Avv. Giuseppe Sparano, nato a Napoli il 18.2.1965
Laureato nel 1987 con lode, presso l’Università Federico II di Napoli
Iscritto all’Albo degli Avvocati di Napoli dal 22.2.1991 -patrocinio presso le Corte Superiori.
Dottore di ricerca in Diritto delle Imprese in crisi –  Università Federico II di Napoli
Docente di Diritto Commerciale corso in “Diritto dei contratti d’impresa” nelle Scuole di Specializzazione delle Professioni Università Federico II di Napoli e Università Vanvitelli (già  Seconda Università di Napoli).
Presidente dei Collegio dei probiviri della Camera degli Avvocati Civili di Napoli (già segretario e tesoriere).

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Il sovraindebitamento incolpevole

Piano del consumatore: strumento per una rinnovata serenità familiare

 

Tantissimi sono i casi di cittadini italiani che con sacrifici hanno realizzato il desiderio di garantire un “tetto coniugale” al proprio nucleo familiare impegnandosi con un contratto di mutuo ipotecario; per tanti motivi si sono poi trovati nell’incolpevole impossibilità di pagare le rate del mutuo, accedendo spesso anche nel violento mondo dei piccoli finanziamenti, del tutto illusori per una concreta ripresa, anzi spessissimo fonte di aggravio anche di preoccupazioni: versando, in ultimo, in uno stato di sovraindebitamento.

Il Tribunale di Napoli nel 2015 e di recente nel marzo del 2017 ha accolto le richieste di due famiglie “liberandole” dal peso di debiti non più sostenibili, autorizzando il pagamento di rate finalmente commisurate a quanto effettivamente è risultato per loro pagabile nel mantenimento di   una dignitosa esistenza, anche con riduzione, riscontrandone i presupposti di legge, del complessivo debito e soprattutto consentendo una ripresa della vita nel rispetto delle regole e degli impegni assunti.

Gli artefici di tali risultati sono l’avvocato al quale si sono affidati i coniugi e il gestore della crisi (cioè il soggetto terzo previsto per legge che agisce quale Organismo di Composizione della Crisi – OCC) con l’innegabile abnegazione di magistrati che hanno creduto nella Legge n.3 del 2012.

Entrambi i provvedimenti si articolano in una parte iniziale definibile “descrittivo- ricognitiva” nella quale i magistrati riportano quanto illustrato nella proposta dal consumatore, come detto, redatta dall’avvocato con l’assistenza dell’OCC, supportata da idonea documentazione relativamente alla situazione debitoria da raffrontarsi con i beni e i redditi del proponente (cd. attivo).

Massima attenzione è stata posta dall’avvocato nel descrivere e documentare la sussistenza dei presupposti di legge (art. 7, co. 2, L. 3/2012) che il magistrato ha accuratamente verificato: “ l’istante ha dichiarato: a) di non essere soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall’ art.1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in quanto persona fisica che non ha mai svolto attività di impresa; b) di non aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. 3/2012 mediante proposta di accordo ( e, quindi, di non aver subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis); c) di essersi manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il proprio patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina non solo la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ma anche la definitiva incapacità di adempierle ( art. 6, 2 co. Lett a) “.

Ulteriore presupposto è il sussistere per i coniugi consumatori di uno stato di sovraindebitamento, intendendo per esso, “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”.

Nel primo caso il consumatore «stante la perdita del lavoro, da alcuni anni versava in una situazione di grave crisi finanziaria, con un costante trend negativo, da cui l’impossibilità di adempiere tutti i pagamenti e a tutte le obbligazioni contratte nei confronti dei creditori».

Immediatamente dopo, nell’impostazione della proposta, è stato rimarcato “L’attivo destinabile alla procedura”, rappresentando in esso la sua concreta descrizione (art. 8, co.1 , L . 3/2012, laddove afferma che « la proposta di accordo  di piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma…».)

Un impegno altamente professionale da parte dell’avvocato e dell’OCC ha consentito ai magistrati di svolgere con puntualità le dovute indagini confermative sulla ragionevolezza della proposta e sulla mancanza di colposità da parte dei proponenti così da fissare, nel rispetto del termine massimo di 60 giorni, la prevista udienza.

Nella peculiare procedura a tutela dei consumatori è volutamente esclusa una fase di negoziazione con i creditori e diviene essenziale il controllo sulla legalità, sulla fattibilità e sulla convenienza del Piano o meglio di meritevolezza etica della condotta debitoria.

A mio parere, il tema della meritevolezza e/o diligenza impiegata dal debitore nell’assumere volontariamente le obbligazioni è particolarmente rilevante e deve risultare da una corretta impostazione della proposta introduttiva. Occorre dare compiutamente conto della situazione patrimoniale e differenziarla in attivo e passivo (entrambe da descrivere analiticamente e da documentate) per consentire le dovute verifiche sulla sussistenza della capacità patrimoniale del debitore a far fronte alla rata del mutuo al momento della stipulazione dello stesso (finalizzate a garantire un tetto coniugale, in alternativa al pagamento di un canone di locazione). La diligenza del debitore è desumibile dai regolari versamenti sino all’ anno corrispondente alla perdita del lavoro.

In tal modo il teorico concetto di diligenza di cui ai sensi dell’ art.9, co. 3bis, lett a), L.3/2012 assume una sua precisa coloritura: a) gli obblighi pecuniari devono essere contratti con la ragionevole prospettiva di poterli adempiere; b) tale prerogativa deve non essere solo iniziale, ma deve mantenersi nell’esecuzione del rapporto ed interrompersi solo per un comprovato e giustificato motivo sopravvenuto; c) che le obbligazioni sono assunte per uno scopo meritevole.  Tale diligenza del consumatore può ritenersi, quindi, alla base anche dell’espressa previsione del sindacato di “meritevolezza” del debitore di cui al successivo art. 12 bis, co. 3, L. 3/2012.

Tale impostazione è confermata nel primo provvedimento dove è, infatti, precisato: può, quindi, anche ai sensi dell’ art. 12 bis, co. 3 affermarsi che il debitore non ha assunto le obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, e che non ha colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali”.

La più recente ordinanza del Tribunale di Napoli del 2017 affronta anche un’ulteriore delicato profilo della legge (art.8 co.4 L.3/2012). Il magistrato con estremo coraggio afferma che detto comma “non può essere inteso nel suo senso letterale di obbligare i proponenti al pagamento dei debiti privilegiati entro un anno al massimo dall’omologa del piano … in quanto altrimenti verrebbe del tutto frustata l’operatività della normativa a sostegno della composizione delle crisi da sovraindebitamento, almeno per quanto riguarda il paiano del consumatore” .

Gli innumerevoli sforzi per rendere applicabile la normativa alle primarie esigenze di coloro che aspirano a mantenere la casa pagando rate effettivamente sostenibili (e non certo con il limite massimo di dodici mesi come letteralmente è scritto) hanno raggiunto l’auspicato risultato. Il comune spirito di chi ne è stato partecipe (avvocati – OCC e magistrato) è stato quello da sempre idealizzato e cioè che si entri nel cuore della disciplina da applicare e che di essa se ne svolga una lettura orientata alla sua reale e logica applicazione, superando anche contraddizioni di natura meramente formale.

In entrambi i casi si è avuto un successo anche in termini temporali perché le rispettive definitive ordinanze di omologazione sono state depositata pochi giorni dopo l’udienza dando una tempestiva risposta di giustizia. Con esse si sono autorizzati i proponenti a “ liberarsi” dai propri debiti, mediante il pagamento degli stessi per un importo inferiore e rateizzato nel tempo, con il vantaggio di far definitivamente cessare le richieste di pagamento fin troppo spesso invasive e demoralizzanti per chi sa di non avere colpe.

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Avv. Giuseppe Sparano, nato a Napoli il 18.2.1965
Laureato nel 1987 con lode, presso l’Università Federico II di Napoli
Iscritto all’Albo degli Avvocati di Napoli dal 22.2.1991 -patrocinio presso le Corte Superiori.
Dottore di ricerca in Diritto delle Imprese in crisi –  Università Federico II di Napoli
Docente di Diritto Commerciale corso in “Diritto dei contratti d’impresa” nelle Scuole di Specializzazione delle Professioni Università Federico II di Napoli e Università Vanvitelli (già  Seconda Università di Napoli).
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