Il diritto del Cliente ad ottenere copia della documentazione bancaria

Necessario per intraprendere un’azione legale efficace nei confronti di un Istituto di Credito è disporre della documentazione contrattuale e contabile del rapporto bancario.

 

Il Cliente ha diritto ad ottenere copia della documentazione sia contrattuale che contabile del rapporto intercorso con l’Istituto Bancario, considerato che l’esame della documentazione appare indispensabile per verificare il corretto svolgimento del rapporto obbligatorio intercorso tra le parti.

Va, in proposito, considerato che l’art. 119 Testo Unico Bancario prevede uno specifico obbligo, per gli Intermediari, di fornire copia della documentazione inerente alle “singole operazioni” poste in essere dal Cliente, nel limite temporale fissato in anni dieci.

La norma speciale richiamata prevede, espressamente, che l’Intermediario è tenuto a fornire la documentazione richiesta dal Cliente entro un congruo termine e, comunque, non oltre i novanta giorni dalla richiesta, con l’addebito, a carico del richiedente, dei soli costi di riproduzione della documentazione.

Il tenore letterale dell’art. 119 T.U.B. ed, in particolare, i riferimenti testuali alle “comunicazioni periodiche” ed alle “singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni” consentono di ritenere applicabile la predetta norma speciale, esclusivamente, alla documentazione contabile e non già alla copia dei contratti intercorsi tra le parti.

In realtà il diritto di ricevere copia dei contratti sottoscritti tra le parti è un diritto più ampio di quello previsto dalla norma speciale innanzi richiamata, riferibile ad entrambe le parti del rapporto, ed è riconducibile al dovere generale delle parti di un rapporto obbligatorio, ex art. 1175 c.c., di agire secondo le regole della correttezza, facendo applicazione del principio della “buona fede”, ex art 1375 c.c.. (Cass. n. 12093/2001; Cass. n. 11004/2006).

In ogni caso l’art. 117 T.U.B. prevede a carico dell’Intermediario l’obbligo della consegna alla Clientela di un esemplare del contratto sottoscritto, il che configura il diritto del Cliente ad ottenere una copia sia al momento della sottoscrizione sia successivamente, nel caso in cui la documentazione sia andata smarrita.

E’ bene precisare che tale diritto, che come abbiamo visto, esula dalla disposizione speciale dell’art. 119 T.U.B., non soggiace alla limitazione temporale prevista dalla predetta disposizione ovvero al limite decennale (Corte di Appello di Milano, n. 1796/2012) e permane anche dopo lo scioglimento del rapporto tra le parti, con l’unica limitazione della prescrizione decennale dalla data di estinzione del rapporto (ex art. 2946 c.c.).

Si può, pertanto, affermare che il diritto del Cliente ad ottenere una copia del contratto intercorso con l’Istituto Bancario è un diritto sostanziale autonomo la cui tutela è riconosciuta come situazione giuridica finale e non strumentale, con la conseguente irrilevanza, ai fini della configurabilità dello stesso, dell’utilizzazione che se ne intende fare della documentazione richiesta (Tribunale Monza, n. 95/2016) o della ragione per la quale non si dispone di una copia della stessa.

A tanto consegue che l’Istituto Bancario che non provveda a consegnare la copia del contratto, così come la copia documentazione contabile, ex art. 119 T.U.B., incorre in un inadempimento contrattuale ed in una responsabilità contrattuale che legittima il Cliente a richiedere il risarcimento danni, subordinato alla prova della sussistenza del danno ed alla sua quantificazione.

E’ il caso di evidenziare che, in caso di assenza di un contratto scritto, l’art. 117, I comma, T.U.B. prevede la sanzione tipica della nullità, con la conseguente applicazione, specie per la determinazione degli interessi passivi, della disciplina legale ex art. 1284 c.c.; tale ipotesi è, invece, diversa ed autonoma da quella disciplinata dall’art. 117, IV comma, T.U.B. ovvero della mancata indicazione, in un contratto scritto, del tasso d’interesse e delle condizioni praticate, che determina l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 117, VII comma, T.U.B.  ovvero, per la determinazione degli interessi passivi, l’applicazione dei cd. tassi sostitutivi B.O.T.. (Sentenza Trib. Parma, 23.3.2010, n. 427).

Francesco Mazzella si è laureato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Federico II di Napoli ed ha svolto il tirocinio professionale in Napoli, presso lo studio legale ‘Ernesto e Francesco Procaccini’.
Abilitato al patrocinio presso le Magistrature Superiori, esercita l’attività professionale occupandosi, tra l’altro, del contenzioso civile, con attività prevalente nel settore bancario e finanziario ed intrattenendo diverse collaborazioni professionali.
Nel 2016 si è abilitato come Gestore della Crisi da Sovraindebitamento.
Dall’aprile del 2017 è stato eletto Presidente della Confprofessioni Campania, partecipa ai lavori del Partenariato Regionale Economico e Sociale della Regione Campania e dell’Osservatorio del Mercato del Lavoro presso Regione Campania.

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